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Legge 11/03/1988 n. 6718. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale", nonchè interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato. 19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato. 20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la Regione Sardegna. 21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972 n. 920, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'art. 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972 n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978 n. 726. 22. Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981 n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato. 23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960 n. 908. 24. (Comma abrogato dall’ articolo n.166, comma 1 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490). Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, già incrementata con l'art. 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983 n. 730, e con l'art. 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, è ulteriormente aumentato di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e delle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali. 25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, e successive modificazioni, e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24. 26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o supplettive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976 n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 27. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi. 28. L'ammontare dei mutui di cui all'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate alle iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986 n. 910. 31. Per le stesse finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato art. 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo art. 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988. 32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto art. 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'a- gricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese. 33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986 n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato art. 3 nonchè dell'art. 15 della legge 3 marzo 1987 n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986 n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili. 35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887. 36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985 n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986 n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. 37. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986 n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987 n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'art. 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'art. della citata legge n. 891 del 1986 è sostituito dal seguente: "1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo art. 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge".
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